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La legislazione in materia

Il capitolo delle acque minerali è ricco di riferimenti legislativi di cui il consumatore non sempre è a conoscenza, anche perché lŽimpiego alimentare di questo tipo di acque si è largamente diffuso solamente negli ultimi decenni.
Dopo il R.D. del 1927, la legge più completa è quella del 1992 [n. 105 del 25 gennaio], che, in attuazione di una normativa Cee, che disciplina lŽutilizzo e il commercio delle acque minerali naturali le quali, per essere definite tali, devono necessariamente trarre origine da una falda o un giacimento sottorraneo, provenire da una o più sorgenti naturali o perforate ed eventualmente possedere anche proprietà salutari.

Negli stabilimenti di captazione e di imbottigliamento di acque minerali destinate al consumatore finale vengono consentite dalla legge alcune operazioni che servono a separare, mediante filtrazione, decantazione o con altri metodi, determinati elementi come ferro, zolfo, managanese, arsenico, senza alterare le caratteristiche organolettiche delle acque, anzi spesso migliorandole.

Ad ogni tipo di acqua minerale deve essere attribuita una propria denominazione, allo scopo di distinguerla dalle altre.
Talvolta prende il nome dalla località geografica di origine, ma in questo caso lŽacqua imbottigliata deve obbligatoriamente provenire dalla zona indicata nell´etichetta.

È consentito solamente il trasporto delle bottiglie già confezionate destinate alla vendita, escludendo lŽutilizzo di altri contenitori in operazioni intermedie di trasferimento dell´acqua. Ogni contenitore utilizzato per il confezionamento delle acque minerali naturali non può essere superiore a due litri, deve inoltre possedere una chiusura tale da impedire manomissioni, fuoriuscita ed inquinamento del liquido.