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La legislazione in
materia
Il capitolo delle acque minerali è ricco di
riferimenti legislativi di cui il consumatore non sempre
è a conoscenza, anche perché lŽimpiego
alimentare di questo tipo di acque si è largamente
diffuso solamente negli ultimi decenni.
Dopo il R.D. del 1927, la legge più completa
è quella del 1992 [n. 105 del 25 gennaio],
che, in attuazione di una normativa Cee, che disciplina
lŽutilizzo e il commercio delle acque minerali naturali
le quali, per essere definite tali, devono necessariamente
trarre origine da una falda o un giacimento sottorraneo,
provenire da una o più sorgenti naturali o perforate
ed eventualmente possedere anche proprietà salutari.
Negli stabilimenti di captazione e di imbottigliamento
di acque minerali destinate al consumatore finale vengono
consentite dalla legge alcune operazioni che servono
a separare, mediante filtrazione, decantazione o con
altri metodi, determinati elementi come ferro, zolfo,
managanese, arsenico, senza alterare le caratteristiche
organolettiche delle acque, anzi spesso migliorandole.
Ad ogni tipo di acqua minerale deve essere attribuita
una propria denominazione, allo scopo di distinguerla
dalle altre.
Talvolta prende il nome dalla località geografica
di origine, ma in questo caso lŽacqua imbottigliata
deve obbligatoriamente provenire dalla zona indicata
nell´etichetta.
È consentito solamente il trasporto delle bottiglie
già confezionate destinate alla vendita, escludendo
lŽutilizzo di altri contenitori in operazioni intermedie
di trasferimento dell´acqua. Ogni contenitore
utilizzato per il confezionamento delle acque minerali
naturali non può essere superiore a due litri,
deve inoltre possedere una chiusura tale da impedire
manomissioni, fuoriuscita ed inquinamento del liquido.
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